Statuto

1. DENOMINAZIONE
La società si denomina “CIRCOLO PARROCCHIALE DUOMO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA”;

2. SEDE
La sede è in Comune di Rovigo, all’indirizzo indicato nel Registro delle Imprese competente ai sensi dell’art. 111 ter disp. att. c. c.

3. OGGETTO
La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche e ricreative, la diffusione e la pratica sia agonistica-dilettantistica che didattica e la propaganda dello sport in generale ed in particolare della ginnastica finalizzata alla salute, del paddel, delle arti marziali orientali, dell’atletica leggera, del calcio a sette, del calcio a cinque, del calcio, del fitness, della pallacanestro, della pallavolo, del tamburello, del tennis, del triathlon, della pesistica, della ginnastica ritmica e della danza in generale;
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni nazionali e internazionali di appartenenza e s’impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati in precedenza, la società può:
. costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
. organizzare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
. organizzare squadre sportive dilettantistiche per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità sportive;
. organizzare trasferte per favorire la partecipazione degli atleti alle gare;
. organizzare competizioni anche di livello internazionale;
. svolgere attività di promozione volte alla diffusione delle discipline di cui allo scopo sociale, anche collaborando con altri Enti, Associazioni o persone fisiche;
. gestire gli impianti sportivi necessari alle attività di cui sopra;
. procedere all’acquisto collettivo, senza scopi di lucro, del materiale tecnico necessario allo svolgimento delle discipline di cui sopra;
. organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali, in via sussidiaria;
. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde o attrezzate;
. esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell’organo amministrativo per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Resta in ogni caso salva l’osservanza delle norme vigenti per l’esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni in ruoli o albi.

4. DURATA
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

5. DOMICILIO DEI SOCI
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto ovvero, ove la società non adotti tale libro, quello risultante dalle periodiche comunicazioni al registro delle imprese, cui gli amministratori sono tenuti ai sensi di legge.

6. CAPITALE – FINANZIAMENTI – PATRIMONIO
Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi).
Ai sensi dell’art. 2464 c. c. possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
In tutti i casi di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione da ciascuno già posseduta, salvo che la decisione dei soci, riguardante l’aumento, con eccezione del caso di cui all’art. 2482-ter, non preveda, espressamente, la destinazione dell’aumento stesso a terzi soggetti. In tale ultimo caso, ai soci che non consentono alla decisione spetta il diritto di recesso di cui all’art. 2473 c. c..
Nel caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale non è necessario che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all’art. 2482-bis, secondo comma, c. c., e delle eventuali relative osservazioni venga depositata presso la sede della società prima dell’assemblea perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.
I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.
I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall’art. 1282 c. c., salva diversa disposizione per iscritto.
I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

7. PARTECIPAZIONE SOCIALE E SUA CIRCOLAZIONE
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno vantata. Tuttavia, per decisione unanime dei soci, potranno essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. La modificazioni di tali pattuizioni, una volta assunta, sarà possibile soltanto con il consenso unanime dei soci.
Il socio che intende alienare la propria quota di partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l’organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta a terzi in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. La comunicazione di alienazione dovrà indicare espressamente ogni condizione dell’alienazione che, in relazione al concreto contratto ed a tutti gli elementi determinanti dello specifico consenso, permettano la conclusione del trasferimento mediante semplice accettazione da parte dell’avente diritto alla prelazione. La detta comunicazione, infatti, ha, per espresso patto, natura di proposta, ancorché revocabile nei termini e nei modi di legge.
Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad un arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L’arbitratore nominato agirà ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c. c.. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all’organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell’indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.
Il patto di prelazione non si applica:
. agli atti di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e in caso di risoluzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione al fiduciante;
. ai trasferimenti, a titolo oneroso o gratuito, ivi compresi i patti di fa-miglia, quando beneficiari del programmato trasferimento siano il coniuge o i parenti, anche in linea collaterale, fino al terzo grado, del socio;
. ai trasferimenti in favore di società controllate o controllanti.

8. DECISIONI DEI SOCI
I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e da questo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-zione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, ovvero, ove la società non adotti tale libro, nel Registro delle Imprese, e che non siano in mora nell’esecuzione dei conferimenti. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione as-sembleare ai sensi dell’art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Le decisioni dei soci devono essere adottate in forma assembleare nelle
materie di cui all’art. 2479, comma 2, nn. 4) e 5) c.c. e nelle altre materie eventualmente previste dal presente atto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto – Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sottoscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il 50% del capitale sociale, salvo che il presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze rafforzate.
Assemblea dei soci
Convocazione – L’assemblea è convocata mediante avviso inviato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima. L’avviso di convocazione deve essere inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
Avvenuta la convocazione, l’assemblea si reputerà deserta ove, allo scadere di un’ora da quella fissata nell’avviso, non sia possibile per il presidente constatare la valida costituzione per mancanza del quorum minimo.
Sono valide le assemblee totalitarie di cui all’ultimo comma dell’art. 2479-bis del codice civile, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.
Rappresentanza – Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da conservarsi agli atti della società a norma di legge.
Luogo di riunione – L’assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro Comune del territorio italiano o dell’Unione Europea, secondo quanto stabilito nell’avviso di convocazione. Per il caso in cui la riunione debba tenersi in Comune situato in altra Regione rispetto a quella in cui si trova la sede sociale ovvero in altro Stato dell’Unione, l’avviso di convocazione dovrà pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Video e teleconferenza – L’assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luo-
go ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Quorum costitutivi e deliberativi – Le deliberazioni assembleari aventi ad og-getto:
– le modifiche dell’atto costitutivo;
– la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-ficazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
– la nomina dei liquidatori e gli altri argomenti previsti dall’art. 2487 c.c. in materia di liquidazione; sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
Anche per tutte le altre decisioni è necessaria la presenze ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
Presidenza – La presidenza dell’assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:
– all’amministratore unico;
– al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od im-pedimento del presidente nell’ordine: al vice presidente e all’amministratore delegato, se nominati.
Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.
L’assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.
Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare dal verbale firmato dal pre-sidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell’assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.
Sistemi di votazione – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l’appello nominale.
È escluso, in ogni caso, il voto a scrutinio segreto.

9. AMMINISTRAZIONE
La società può essere amministrata:
– da un amministratore unico;
– da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri;
– da due o più amministratori, non costituenti tra loro consiglio, i quali po-tranno operare disgiuntamente o congiuntamente per il compimento degli atti di amministrazione ovvero seguendo l’una modalità per alcuni e l’altra per altri, secondo quanto stabilito dai soci all’atto della nomina, salvo quanto per legge riservato alla competenza collegiale dell’organo amministrativo.
La decisione dei soci individua il sistema di amministrazione e fissa il numero degli amministratori; nel caso di nomina di due o più amministratori non costituenti tra loro consiglio, determina le modalità di esercizio dei poteri.
Nei casi di nomina di più amministratori con poteri da esercitarsi disgiuntamente o congiuntamente (salvo quanto per legge o in forza dell’atto di nomina riservato ad una decisione collegiale dell’organo amministrativo) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c.. La decisione di cui al terzo comma dell’art. 2257 c.c. e al secondo comma dell’art. 2258 c.c. è adottata dai soci con il voto favorevole della maggioranza del capitale.
I componenti dell’organo amministrativo:
a) vengono in ogni caso nominati nel rispetto delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 2475 e 2383, quarto e quinto comma c.c.;
b) durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o rinunzia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci;
c) possono essere anche non soci;
d) possono essere cooptati nei casi e con le modalità di legge. Tuttavia, in caso di amministrazione affidata ad organo collegiale, il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei consiglieri comporta decadenza dell’intero consiglio.
Poteri di gestione – Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dai soci all’atto della nomina, all’Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna.
Nell’ipotesi di nomina di due o più amministratori non costituenti consiglio, valgono le attribuzioni di gestione di volta in volta fissate dall’assemblea all’atto della nomina.
Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno, possono sottoporre ai soci il compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere, che, comunque, non è da ritenersi vincolante.
Rappresentanza della società – La rappresentanza della società compete – in via generale e senza limitazioni:
. all’Amministratore unico;
. al Presidente del consiglio di amministrazione ed al Vice Presidente, se nominato;
. con le caratteristiche, le limitazioni e le modalità di volta in volta stabilite dall’assemblea all’atto della nomina: a ciascuno dei due o più amministratori non costituenti consiglio, in forma disgiuntiva o congiuntiva, secondo quanto disposto dalla decisione di nomina.
La rappresentanza della società compete inoltre:
. agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita dal consiglio;
. ai Direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall’organo amministrativo;
. ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o per categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell’ambito dei propri poteri.
Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione – Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato: Poteri del consiglio e rappresentanza della società
Il Presidente del consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente, se nominato, hanno la rappresentanza generale della società.
Il potere di gestione generale, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, è attribuito collegialmente al consiglio, il quale deciderà sul compimento dell’atto.
Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l’attribuzione di deleghe ad un comitato esecutivo, composto da alcuni suoi membri, ovvero ad uno o più consiglieri, prevedendo, di volta in volta, le modalità esplicative dei poteri gestori e di rappresentanza spettanti agli amministratori delegati. In ogni caso agli amministratori delegati non potrà essere attribuito alcuno dei poteri e delle attività non delegabili per legge.
Il Presidente o l’Amministratore delegato – quest’ultimo nell’ambito dei poteri delegati – daranno esecuzione all’esterno alla decisione consiliare, rappresentando la società verso i terzi, anche senza bisogno di apposita investitura in sede di deliberazione.
Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.
Decisioni – Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d’accordo sulla deroga al metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglieri adottino il metodo collegiale per l’assunzione della decisione gestoria, il consiglio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono. Convocazione e riunione – Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dall’organo di controllo.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a due giorni lavorativi.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. Il consiglio può radunarsi per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Deliberazioni – Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Verbalizzazioni – Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell’ambito della medesima disciplina.

10. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
Agli Amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

11. ORGANO DI CONTROLLO
In presenza delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina o comunque qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo
ovvero un revisore, ai sensi dell’articolo 2477 c .c., secondo quanto stabilito dalla legge pro tempore vigente.
All’organo di controllo, sia in caso di nomina volontaria, sia in caso di nomina obbligatoria, si applicano le disposizioni previste per la società per azioni.
Ove opportuno, le riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o tele-conferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
L’organo di controllo sarà in ogni caso composto da un solo membro effettivo.

12. ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2364 c.c..

13. UTILI
La società non ha scopo di lucro e non deve distribuire gli eventuali utili.
L’assemblea dei soci determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che, dedotta una somma corrispondente alla ventesima parte degli stessi da destinarsi a riserva legale, dovranno essere reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3.

14. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento della società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi, agendo comunque ai sensi dell’art. 2487 c.c..
Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo delle liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta della legge.

15. RECESSO ED ESCLUSIONE
Recesso – I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso è esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse posso esser accresciute attraverso l’accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell’attività sportiva dilettantistica e pertanto al socio sarà rimborsato il solo valore nominale della quota.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di recesso e tenuto conto che dato il divieto di distribuzione degli utili al socio receduto può esser rimborsato il solo valore nominale della partecipazione.
Esclusione – Non sono previste cause di esclusione.

17. NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, ivi comprese le leggi n. 289 del 27 dicembre 2002 e n. 186 del 27 luglio 2004.